(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Piemonte n. 25 del 21 giugno 2018). 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La regione nel rispetto dei  principi  dettati  dalla  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio)  ed  in  conformita'  alle
direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di
tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta  norme  per
la  tutela,  la  conservazione   e   la   gestione   del   patrimonio
faunistico-ambientale, perseguendo in particolare i seguenti scopi: 
    a) attuare un piano programmato di  salvaguardia  e  di  recupero
naturalistico della regione; 
    b)  coinvolgere  e  corresponsabilizzare  il  maggior  numero  di
cittadini; 
    c)  disciplinare  l'attivita'  venatoria   nel   rispetto   della
conservazione e della gestione della fauna selvatica; 
    d) garantire la  salvaguardia  delle  colture  agricole  e  della
biodiversita' coordinando e  disciplinando  a  tal  fine  l'attivita'
venatoria e favorendo la realizzazione di progetti  di  sviluppo,  in
particolare in aree collinari e montane; 
    e) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio  o  di  degrado
ambientale e coinvolgere e responsabilizzare a tale fine  il  maggior
numero possibile di cittadini; 
    f)  finalizzare  l'impegno  dei  cacciatori  nonche'  le  risorse
economiche agli scopi della presente legge; 
    g)  dotare  il  territorio  regionale  di  strutture  atte   alla
protezione ed  al  potenziamento  qualitativo  e  quantitativo  delle
specie faunistiche autoctone; 
    h) promuovere l'impegno delle componenti agricole, di  protezione
ambientale  e  venatorie  agli  scopi  della  presente  legge   anche
attraverso lo stanziamento di risorse economiche e  l'istituzione  di
supporti   tecnico-scientifici   atti   a   censire   e    monitorare
quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico; 
    i) salvaguardare gli interessi e le attivita'  della  popolazione
che possono essere compromessi dall'esercizio venatorio. 
  2. La regione disciplina, altresi', per gli aspetti di  competenza,
la gestione del territorio regionale ai fini faunistici  e  venatori,
attuando la  tutela  di  tutte  le  specie  appartenenti  alla  fauna
selvatica. In  attuazione  dell'art.  6  dello  statuto,  la  regione
ritiene  l'ambiente  ed  il  territorio  beni  primari  di  tutta  la
comunita', ne promuove la conoscenza, riconosce  la  fauna  selvatica
come componente importante di tale bene e  la  tutela  nell'interesse
della comunita' internazionale, nazionale e regionale. 
  3. Nella definizione degli  interventi  previsti  per  l'attuazione
degli obiettivi indicati  si  tiene  anche  conto  della  consistenza
numerica delle  popolazioni  delle  specie  appartenenti  alla  fauna
selvatica,  della  loro   dinamica   di   popolazione,   della   loro
distribuzione  geografica,  della  presenza  di  fattori  naturali  o
antropici di disequilibrio.