(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 21 giugno 2018). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformita' alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale, perseguendo in particolare i seguenti scopi: a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero naturalistico della regione; b) coinvolgere e corresponsabilizzare il maggior numero di cittadini; c) disciplinare l'attivita' venatoria nel rispetto della conservazione e della gestione della fauna selvatica; d) garantire la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversita' coordinando e disciplinando a tal fine l'attivita' venatoria e favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo, in particolare in aree collinari e montane; e) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale e coinvolgere e responsabilizzare a tale fine il maggior numero possibile di cittadini; f) finalizzare l'impegno dei cacciatori nonche' le risorse economiche agli scopi della presente legge; g) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone; h) promuovere l'impegno delle componenti agricole, di protezione ambientale e venatorie agli scopi della presente legge anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico; i) salvaguardare gli interessi e le attivita' della popolazione che possono essere compromessi dall'esercizio venatorio. 2. La regione disciplina, altresi', per gli aspetti di competenza, la gestione del territorio regionale ai fini faunistici e venatori, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. In attuazione dell'art. 6 dello statuto, la regione ritiene l'ambiente ed il territorio beni primari di tutta la comunita', ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunita' internazionale, nazionale e regionale. 3. Nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati si tiene anche conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.